I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Università degli Studi di Padova Personale docente
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ? D.Lgs. n. 81/2008, art. 2 - Definizioni. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o
designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Con il D.Lgs. n. 81/2008 si è
cercato di conferire un ruolo più incisivo al Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) attraverso alcune innovazioni
introdotte nell’art. 47 e seguenti ed evidenziando la sua funzione di
garante dei diritti di partecipazione e di controllo dei lavoratori in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Nell’attività del RLS si
valorizza il maggiore coinvolgimento dei lavoratori nella
predisposizione e nell’aggiornamento delle misure di tutela e
prevenzione, la sua funzione di collegamento determinante tra le
esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori e i referenti dell’azienda.
Attribuzioni del RLS Il D.Lgs. n. 81/2008, ha confermato i compiti consultivi e di controllo del RLS, con il diritto a ricevere le informazioni dagli organi di vigilanza; in particolare, è stato ribadito il diritto del RLS a ottenere una copia del documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dagli artt. 17 e 28, anche se il recente decreto legge correttivo 106/09 limita la consultazione dello stesso solo all’interno dell’azienda. Per il RLS si prevede inoltre un ruolo attivo della contrattazione collettiva, che può introdurre ulteriori attribuzioni e una disciplina particolare per quelle già elencate nell’art. 50, che amplia anche, al punto 2, rispetto alla 626, il diritto di avere “mezzi e spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli”. Nelle disposizioni integrative e correttive al decreto, c’è anche la possibilità, da parte del datore di lavoro, di consegnare al RLS, il documento di valutazione dei rischi “su supporto informatico”. Pertanto il RLS, a richiesta, dovrà ricevere copia cartacea del documento di valutazione dei rischi e, in aggiunta, se redatto, il documento su supporto informatico: una utile facilitazione di accesso, lettura e utilizzo. E’ utile ricordare che l’art.26 (commi 3 e 5) estende questo diritto anche al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), la cui copia potrà essere richiesta sia dal RLS dell’impresa committente sia dal RLS delle imprese appaltatrici. Questo per rendere il rappresentante dei lavoratori in grado di svolgere il proprio ruolo con maggiore consapevolezza. Il RLS è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi unico (DVR), nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni. Home pagina iniziale pagina precedente pagina successiva RLS Università degli Studi di Padova
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